Art. 4.
(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali).

      1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperano in spirito di leale collaborazione.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia o da analoghi organismi comunque denominati, se costituiti. La Conferenza

 

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si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante, anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia.
      3. Il Garante, in quanto autorità nazionale competente per la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi dell'Unione europea e con l'apposito organismo eventualmente istituito i rapporti previsti dalla normativa dell'Unione europea, anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di ogni necessario supporto tra i Paesi membri dell'Unione medesima.
      4. Il Garante mantiene costanti rapporti di consultazione e di collaborazione con l'UNICEF nonché con le associazioni e con le organizzazioni non governative (ONG) operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.